Statuto

FONDAZIONE PENSIERO SOLIDO ETS

STATUTO
Art.1
Denominazione
E’ costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Pensiero Solido ETS”.

L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.

Art.2
Sede
La Fondazione ha sede in Milano.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità
locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune
sopra indicato.

Art.3

Scopi e attività di interesse generale esercitate

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale
delle attività di interesse generale infra individuate.
La Fondazione, all’interno delle proprie finalità, intende essere un contesto di
riflessione, condivisione e approfondimento delle tematiche sociali e culturali
connesse alla Grande Trasformazione che investe in profondità la nostra
società e ogni singola persona.
La Fondazione promuove iniziative concrete per intervenire e risolvere
specifiche situazioni di difficoltà personale e sociale, anche con la
compartecipazione di altre realtà imprenditoriali, associative e del terzo
settore.
La Fondazione promuove eventi e iniziative che uniscano tra loro persone
animate dal desiderio di restituire alla società il “bene” che ne hanno ricevuto
nel corso della propria vita personale e professionale, desiderose di
migliorare la propria vita e quella degli altri.
3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in
via principale le seguenti attività di interesse generale:
– attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017,
articolo 5, comma 1, lettera d)];
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo
5, comma 1, lettera h)];
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1,
lettera l)];
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs
117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)].
3.3 La Fondazione, nell’ambito delle attività di interesse generale, a titolo
indicativo e non esaustivo, intende:
– realizzare eventi, ricerche, studi, pubblicazioni e materiali di comunicazione
aventi per tema la comprensione dei cambiamenti sociali e culturali in atto e
la capacità di usare e di governare le tecnologie, in tutti gli ambiti della vita
personale e sociale;
– approfondire attraverso studi, ricerche, campagne di comunicazione,
momenti di condivisione del pensiero, pubblicazioni e altro i fenomeni
specifici legati al cambiamento sociale, tecnologico, civile e politico,
ambientale, culturale e dell’economia civile indicata come la Grande
Trasformazione;
– realizzare azioni di educazione all’uso consapevole e accessibile degli
strumenti digitali, rivolte a genitori, ragazzi e mondo scolastico ed
accademico;
– organizzare attività di formazione su specifici argomenti connessi al buon
uso e alla comprensione dei meccanismi di funzionamento delle tecnologie,
per lo sviluppo della persona e della società;
– sensibilizzare circa l’uso della rete e degli strumenti digitali a favore
della salvaguardia dei diritti dei popoli e delle libertà individuali e comunitarie;
– realizzare azioni di contrasto all’analfabetismo digitale e azioni a favore
dell’accessibilità dei contenuti della rete per soggetti svantaggiati e per la
diffusione della tecnologia solidale;
– organizzare campagne o iniziative di mobilitazione per sollecitare
l’attenzione di media e istituzioni su singoli aspetti dei cambiamenti in atto
nella società;
– realizzare strumenti digitali finalizzati alla condivisione dei bisogni e alla
ricerca di soluzioni, anche mutue, alle problematiche sociali;
– valorizzare le buone pratiche dell’azione politica istituzionale e delle persone
impegnate nelle istituzioni.

Art.4

Attività diverse e di raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore vigente, anche mediante
l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione
delle attività diverse che l’ente potrà svolgere è il Consiglio di
Amministrazione.
La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di
finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non
corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari
e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa
anche regolamentare pro tempore vigente.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di
mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti
Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti;
– partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la
cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
– costituire o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o
indiretta, al perseguimento dei propri scopi, a società, nei limiti consentiti dalla
normativa vigente ad essa applicabile.
Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e delle norme
dettate dal presente Statuto.
La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato e le associazioni che
operano perseguendo finalità analoghe o complementari alle proprie e
favorire l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro
opera per le medesime finalità. Tutte le attività possono essere svolte dalla
Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e
collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative, enti pubblici e/o
privati.
La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o
indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Art.5
Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie
attività.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono
iscritti in un apposito registro.
L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Nei limiti di
legge ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con la Fondazione.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.

Art.6
Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati
dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La Fondazione è soggetta all’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi di legge.

Art.7

Patrimonio e Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, così come fissato nell’atto
costitutivo;
– dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità
impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri
soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
– dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che
pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli
dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione
ad incremento del patrimonio;
– dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti
Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.

Art.8
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della
Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che
non siano espressamente destinate al patrimonio;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da
altri Enti Pubblici;
– dai contributi e dalle quote dei Fondatori e dei Sostenitori;
– da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e
altre similari;
– dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
– dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.
Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per
la realizzazione dei suoi scopi.

Art.9

Esercizio finanziario – Bilancio – Divieto di ripartizione
L’esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31
(trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio
economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di
esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di
missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
D.Lgs. 2017 n. 117, nonché, ove richiesto dalla legge, il Bilancio Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel
caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene
redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il
30 giugno successivo, in conformità a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs.
2017 n. 117 e comunque dalla normativa tempo per tempo vigente.
Il bilancio di esercizio e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere
trasmessi a tutti i Fondatori.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la
Fondazione.

Art.10
Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o i soggetti
giuridici che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio
di Amministrazione e che, condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,
annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche
annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, con proprio Regolamento, disciplina le
modalità e la durata di partecipazione dei Sostenitori alla vita della
Fondazione, le eventuali altre condizioni di adesione, nonché quelle di
esclusione e revoca della qualifica, secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.
La decisione in ordine all’accoglimento o al rigetto della domanda di
ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata ai sensi di
legge nel libro dei Sostenitori.
In deroga al disposto del D.Lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, in caso di
rigetto della domanda di ottenimento della qualifica di Sostenitore,
l’interessato può ricorrere all’assemblea dei Fondatori, che, alla prima
adunanza utile, si pronuncia sulla mancata accettazione. La decisione
dell’assemblea dei Fondatori è inappellabile.
Art.11

Prerogative dei Sostenitori

I Sostenitori sono privi di funzioni deliberative e sono consultati annualmente
circa le linee di indirizzo e le attività da svolgersi e sono informati circa le
attività ed iniziative svolte dalla Fondazione.
I Sostenitori possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, a discrezione del Consiglio stesso.
I Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata
formulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata
A.R. o PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni; l’esame avverrà presso
la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza costante di almeno
un componente dell’Organo amministrativo o dell’Organo di controllo. Il
membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale potrà
essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che,
successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà
essere escluso. In ogni caso il Sostenitore non potrà trarre copia dei libri

sociali.

Art.12
Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della
Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione, abbiano contribuito in modo rilevante con l’apporto di beni,
denaro o della propria opera all’attività della Fondazione e che vengono
riconosciuti come tali, nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e con l’attività di interesse generale svolta, con delibera
adottata a maggioranza dei due terzi dei membri dall’Assemblea dei
Fondatori.
In deroga al disposto del d.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la
deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.
I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a
diversa espressione di volontà (i.e. rinuncia), mentre i Fondatori persone
giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento
prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano
sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa
volontà.
I Fondatori possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione possono
individuare i soggetti che prenderanno il loro posto al verificarsi di una
qualunque fattispecie di rinuncia, decesso e cessazione del rapporto a
qualunque titolo, previo consenso dei soggetti prescelti stessi; tali decisioni
dei Fondatori dovranno essere approvate con delibera adottata a
maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Fondatori, ove sussista.

Art.13
Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico,
composto da persone di comprovata esperienza nei campi di attività della
Fondazione, stabilendone durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.
Sono in ogni caso escluse funzioni deliberative.
Art.14
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
– l’assemblea dei Fondatori;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo.
Nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e
comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve
essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti
nell’apposito registro.

Art.15

L’assemblea dei Fondatori

L’assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione
mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo a dare prova
dell’avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni di calendario prima di quello
previsto per l’adunanza. Essa può altresì essere convocata da un numero di

membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare
all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.
L’assemblea dei Fondatori è validamente costituita in presenza della metà
dei Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione
per quanto infra. Possono intervenire all’assemblea dei Fondatori tutti
coloro che a ciò risultino legittimati ai sensi di legge: in particolare,
spetta il diritto di intervento in assemblea ai Fondatori titolari del diritto
di voto.
Hanno diritto di voto i Fondatori che hanno acquisito tale qualifica da almeno
tre mesi. Ogni Fondatore ha diritto a un voto.
Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro
Fondatore. Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione e sugli eventuali compensi da attribuire ai membri del
Consiglio di Amministrazione per l’espletamento del loro incarico, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente; sulla nomina dell’Organo di Controllo, sulla
approvazione dell’ammissione di nuovi Fondatori e sui ricorsi in caso di rigetto
della domanda di ottenimento della qualifica di Sostenitore, nonché su tutte
le altre materie attribuite dalla legge alla competenza dell’assemblea dei
Fondatori.
L’assemblea delibera inoltre sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio
di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri dotati
di diritto di voto.
Le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche
esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti
d’assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della
Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità
di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il
soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell’avviso di convocazione
può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di
svolgimento della riunione.
L’assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le
informazioni relative all’amministrazione della Fondazione, nonché prendere
in visione tutti gli atti ad essa relativi.
In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti
nel corso del presente statuto all’assemblea dei Fondatori.

Art.16

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto
da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 10 (dieci) membri, nominati
dall’assemblea dei Fondatori e, per la prima volta, dai Fondatori in sede di
atto costitutivo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo,
non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal
Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica
di Consigliere, l’Assemblea dei Fondatori provvede alla sostituzione. Il nuovo
Consigliere così nominato resterà in carica sino alla decorrenza del termine
di durata in carica degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria
e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto
all’assemblea dei Fondatori. Esso può delegare parte dei propri poteri a
singoli membri.
In particolare, provvede a:
– nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima
nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Fondatori) ed uno
o due Vice Presidenti;
– redigere il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale,
rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria,
entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale;
– entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, qualora per la Fondazione
sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile,
redigere il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni
nonché all’acquisto e alienazione di beni immobili;
– accettare la domanda di adesione alla Fondazione di Sostenitori;
– proporre all’Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare
parte della Fondazione come Fondatori;
– nominare i membri del Comitato Scientifico fissandone il numero dei
componenti e le funzioni;
– deliberare circa le attività diverse, secondarie e strumentali, che la
Fondazione può esercitare;
– deliberare circa la creazione della categoria dei “Sostenitori”,
composta da persone fisiche, alla quale corrispondano possibilità di accesso
riservate alle attività e ai locali della Fondazione, stabilendone caratteristiche,
durata e obblighi;
– deliberare in merito alla creazione di gruppi di studio e di lavoro
finalizzati ad un ampio coinvolgimento di persone nelle attività della
Fondazione;
– convocare annualmente i Sostenitori per gli scopi consultivi di cui
all’articolo 15;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente
Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione di compensi ai
suoi membri e ai membri dell’Organo di Controllo, nei limiti posti dalla

normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 2017 n. 117.
Esso inoltre approva uno o più regolamenti che stabiliscano le modalità di
funzionamento della Fondazione, soprattutto in relazione a quanto previsto
dal presente statuto per i Sostenitori e propone all’Assemblea dei Fondatori
eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri
a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.
Art.17
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante avviso
inviato con qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione
(anche mediante lettera raccomandata a mani) almeno 6 (sei) giorni di
calendario prima di quello previsto per l’adunanza, ovvero, in caso di urgenza,
almeno 3 (tre) giorni di calendario prima di quello previsto per l’adunanza del
Consiglio.
Con le medesime modalità sono invitati i membri dell’Organo di Controllo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare
all’ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l’ora di svolgimento della
riunione. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio e steso su
apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle
società per azioni.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche
esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti
d’assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della
Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità
di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il
soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell’avviso di convocazione
può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di
svolgimento della riunione.

Art.18
Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte

a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare
singoli compiti al Vice od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di sua assenza od
impedimento, ne svolgono le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese
Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Almeno una volta l’anno il Presidente – o altro membro del Consiglio di
Amministrazione dallo stesso delegato – relaziona all’assemblea dei
Fondatori sull’attività della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di
programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della
Fondazione.

Art.19
Organo di Controllo

L’assemblea dei Fondatori nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di
Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.
Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre
membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all’assemblea dei
Fondatori.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e
in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in
conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui
all’art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I membri dell’Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono
essere confermati. Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Le riunioni dell’organo di controllo costituito in forma collegiale possono
essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel
rispetto del metodo collegiale e dei principi ut supra individuati in materia di
riunioni assembleari dei Fondatori.
Art. 21
Revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e in
tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo

vigente, la Fondazione deve nominare, a mezzo dell’assemblea dei
Fondatori, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.
Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere
esercitata dall’Organo di Controllo.
Art.22

Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti
di Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere
positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell’art.
9 del D.Lgs. 2017 n.117.

Art.23
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge
vigenti in materia.
F.to Antonio Palmieri
F.to Elisabetta Biella
F.to Giovanni Iozzia
F.to Marco Marturano
F.to Giulio Della Croce notaio (LT)